del Comune appellante davanti al Tribunale ordinario, è stata rinviata al 2 febbraio 2011. Era assente il presidente a cui era stato assegnato il procedimento e per il rinvio ha deciso un altro giudice del giorno non competente per la materia. Probabilmente non sarebbe accaduto in Cassazione.
In linea di principio quando le cause sono decise dal Giudice di Pace secondo equità, senza necessariamente appellarsi a norme di legge, le sentenze sono inappellabili di fronte al tribunale ordinario. Questo sarebbe avvenuto davanti al Giudice di Pace di Patti che ha deciso in conformità alla legge e non in base al principio di equità.
Orbene l’art 113 – quello del Codice di procedura civile, in vigore dal 7 luglio 2004, stabilisce che “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile". Il 1342, per l’appunto, è quello che disciplina, i contratti per adesione, continuando a mortificare i consumatori, costretti ad aderire a contratti di serie anche per i contratti nei pubblici servizi. Il giudice di pace non ha competenza in materia di servizi pubblici ma in materia di risarcimento dei danni. Quindi se vogliamo chiedere un risarcimento al Comune per i danni subiti si può andare dal giudice di pace. Se invece non vogliamo pagare le bollette si deve andare alla Commissione tributaria provinciale.
Ecco come i tempi di una giustizia breve veloce ed economicamente sopportabile in un processo breve davanti al Giudice di Pace si sono allungati, consentendo, sostanzialmente, all’Ente locale di non rimborsare i cittadini utenti.
Infatti il Comune nel frattempo continua a incassare una bolletta per acqua potabile che non è potabile in base alle numerose ordinanze emesse negli anni passati e mai revocate e pertanto sempre valide. L’ultima ordinanza è la n° 70 del 15.05.2006 e le risultanze esami dell’acqua – in frazione San Giorgio nel comune di G.M. – del 2008 confermano il verdetto di non potabilità. Dietro le ultime analisi del 28.04.2009 è in atto “un gioco a nascondere” da parte del Dipartimento prevenzione servizio igiene pubblica – Distretto di Patti – che , trincerandosi dietro i tempi della lentocrazia, ancora ritarda a rilasciare la documentazione completa in base alla legge 241/90.
Ci colpa la Corte dei Conti, la quale vuole che i conti del Bilancio comunale quadrino, diversamente - ma quando mai! – gli amministratori sarebbero chiamati a chiudere i buchi di tasca loro! E pare che gli Amministratori locali, su sollecitazione dell’Associazione Consumatori siciliani, abbiano posto il quesito alla Magistratura amministrativa siciliana.
Ma quanto sono bravi i Brunetta Boys, tutto si può dire di loro tranne che siano dei fannulloni, solo che giocano a prendere tempo con i soldi dei cittadini utenti. Noi avremmo scoperto un regolamento comunale che all’art 37, in situazioni particolari, prevede una riduzione della tariffa, limitatamente al consumo annuo totale per la quota relativa all’acquedotto nella misura del 10%”.
Cominciassero ad applicare quella di riduzione, visto che nella condotta idrica comunale viene immessa acqua dichiarata non potabile per via di una specifica Ordinanza sindacale, perdurando tale situazione – come dice il regolamento- per oltre 60 giorni consecutivi. A meno che in quel di Gioiosa, in Sicilia, non abbiano un asso nella manica: le ultime analisi del 28.04.2009. E che aspettano a calarlo? Sila e Carmelita potrebbero appenderlo all’albero di Natale per la gioia dei Sangiorgioti!
Giuseppe Alibrandi
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