FORMAZIONE PROFESSIONALE. LO SNALS-CONFSAL DURO SULLA MANCATA CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI AI LAVORATORI

Catania, 09/07/2013 - La scrivente organizzazione sindacale, da un monitoraggio effettuato a campione, ha rilevato che i lavoratori della formazione professionale, malgrado il regolare servizio effettuato sin dall’avvio dell’Avviso 20/2011, dell’OIF e dei Servizi Formativi (SMF) nei confronti degli utenti residenti in Sicilia, non hanno ancora percepito le dovute pregresse retribuzioni (nonostante l’art. 29 del vigente CCNL stabilisca che l’erogazione dello stipendio debba essere
corrisposto tra il giorno 27 di ogni mese e non oltre il 10° giorno di calendari o successivo al mese di prestazione).
Ad aggravare la situazione di inadempienza economica relativa all’anno 2013, si aggiungono ulteriori inosservanze, di cui la scrivente organizzazione sindacale è venuta a conoscenza, relative alle annualità passate.

Nell’incontro del 3 Giugno 2013 l’Assessore Scilabra e la Dirigente Corsello hanno firmato con la
scrivente un accordo in cui l’Amministrazione Regionale avrebbe erogato le somme per il
pagamento degli stipendi ai lavoratori della formazione professionale in tempi brevissimi e
comunque entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo.

Ad oggi tutto questo non è avvenuto! Gli operatori della formazione professionale delle tre filiere si
trovano ancora privi di stipendio da più di 18 mesi! Situazione diventata insostenibile!!! nonostante
il diritto alla retribuzione del lavoro sia disciplinato non solo dal CCNL di categoria ma anche
dall’art. 36 della Costituzione Italiana e dall’art. 2099 del Codice Civile.
Questi ritardi hanno creato, creano e continuano a creare seri problemi a tutti i lavoratori nei
confronti dei loro creditori (aziende di fornitura elettrica, acqua, gas, banca per le rate di mutuo e
per i propri bisogni primari). Per tale ragione, il diritto del lavoratore che riceve in ritardo lo
stipendio è quello di vedersi corrisposto anche il pagamento degli interessi maturati sulla mancata
erogazione degli stipendi spettanti.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente organizzazione sindacale manifesta forte disagio su tale
preoccupante fenomeno che peraltro necessita di un ulteriore monitoraggio anche da parte delle
SSLL .
Poiché le inosservanze del CCNL da parte degli enti della formazione professionale si riscontrano
ormai da parecchi anni, determinando in questo modo un grave danno ai lavoratori, si
Invitano
le SSLL ad attivarsi, in via sostitutiva, per il pagamento delle relative spettanze ai lavoratori, così
come previsto dal DPR 5 Ottobre 2010, n.207, art.4 e 5 (sottoscritto nell’accordo del 3 giugno
2013).
Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90, della L.R. n.10/91 e L.R. 5/2011, le
Autorità in indirizzo debbano comunicare alla scrivente organizzazione sindacale i provvedimenti
emessi, ovvero adottino i provvedimenti consequenziali, dandone comunicazione.
Con l’espresso avvertimento che, in difetto di riscontro decorsi 8 gg. dalla notifica della presente,
la scrivente si vedrà costretta, suo malgrado, ad adire le vie legali.

Nessun commento:

Posta un commento