Radio Call: ragazze in vacanza e ragazze all'inferno

Tutto il carteggio e le vicende del caso RADIO CALL a più di un mese dal licenziamento. Niente di concreto per ridare loro la speranza di un lavoro a cura di Raffaele Janniello




(25/8/'08) - Sappiamo che questo periodo è dedicato alle ferie, ma riteniamo che la nostra situazione presenti carattere di ESTREMA URGENZA: siamo vittime di una situazione assurda; lavoravamo per un'azienda sana, costretta a chiudere battenti NON per fallimento, ma perchè impossibilitata a riscuotere crediti maturati in anni di attività...Mentre gli altri si godono le vacanze, per noi è un inferno...Lasciare la casa in affitto, farsi ospitare da parenti, smembrare una famiglia unita, vendere la casa, non utilizzare l'auto, non regolare l'assicurazione, subire il distacco delle utenze, annullare un matrimonio, interrompere gli studi, rinunciare al mutuo... sono solo alcuni esempi di come la nostra vita è stata annientata. Da tempo i nostri bambini e le nostre famiglie rinunciano anche al necessario.Continuare a lavorare con dedizione, passione e dignità, richiede sacrifici sovrumani, ma noi continuiamo perchè crediamo nello Stato, crediamo nella Giustizia, crediamo nei diritti e nei doveri del Cittadino, crediamo nella dignità della persona, crediamo nel lavoro... Siamo convinte, però, che occorra una soluzione. Immediata. Grazie a tutti coloro che manifestano solidarietà e che ci aiutano a non spegnere i riflettori sulla nostra vicenda. Con sincera gratitudine. Anna Maria Dinolfo
leragazzediradiocall@libero.it cell. 3283287787



Lettera aperta al Sindaco di Palermo
(26/7/2008)Caro Sindaco, forse non hai saputo quello che sta accadendo... diversavente siamo certe che saresti intervenuto in prima persona come stanno facendo il Sindaco di Piraino, il Sindaco di Brolo, i Sindaci dell'area Nebroidea...Fa' sentire la Tua voce per i Tuoi cittadini, vittime di questa crisi. Le Lavoratrici di Radio Call Service - Palermo

Le dipendenti di Radio Call rispondono all'Unione Europea
(30/7/2008)Siamo disperate. Non sappiamo cosa succederà domani. Il 31 Luglio è il nostro ultimo giorno di lavoro. Nel frattempo si susseguono incontri, riunioni, rinvii... Mentre gli altri parlano noi non possiamo comprare il pane... Le aziende chiudono quando non producono, quando non lavorano. Allora perché Radio Call, Call Center Italia e Castello chiudono? Abbiamo chiesto aiuto, telefonato, scritto migliaia e migliaia di mail.... a Sindaco, Comune, Provincia, Regione, Governo, Camere, Curia... L'unica nostra speranza è l'esito del Dossier aperto presso l'Unione Europea. Oggi abbiamo fornito i dati richiesti dagli Organi preposti. Abbiamo spiegato che in un comunicato stampa diramato dalla Regione Sicilia leggiamo: "è emerso che la sentenza del "Tar di Catania ha rigettato l'istanza della ditta per il pagamento dei contributi della legge 27 del 1991, perché contrasta con la normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"; abbiamo anche spiegato che l'Azienda per la quale lavoriamo afferma che le Sentenze del TAR di Catania (Sentenza n. 0969/08 Reg. Sent. + Sentenza num. 0970/08 Reg. Sent.) hanno, invece, riconosciuto la legittimità credito reclamato, ma non ne hanno autorizzato la riscossione coatta per mancanza di fondi. Abbiamo rivolto un ulteriore, estremo, convulso appello che giriamo a tutti: leggete anche Voi le Sentenze pubblicate sul sito del Tar Sicilia, Sede di Catania (http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/frmRicercaSentenza.asp) e spiegateci, per favore, quale è la verità. Entrambe le sentenze presentano un riferimento preciso alla Commissione europea... E' possibile che essere Cittadine d'Europa ci precluda il diritto ad un futuro sereno?! Abbiamo istituito un indirizzo di posta elettronica alla quale chiunque lo desideri può scriverci: leragazzediradiocall@libero.it


Le Ragazze di Radio Call continuano lo SCIOPERO AL CONTRARIO
(1/8/'08) - NON SIAMO SPAZZATURA. Cosa accadrebbe se improvvisamente per aeroporti, autostrade, ospedali, aziende sanitarie, acquedotti, aziende di trasporti, università, servizi di telesoccorso e reperibilità medica NON RISPONDESSE PIU' NESSUNO? Invece di protestare dinanzi alle sedi degli Enti pubblici, noi - sottolineo NOI - abbiamo scelto di CONTINUARE A LAVORARE assumendoci le responsabilità del caso... Oggi è il nostro 12° giorno di Sciopero al Contrario che ha dato i suoi frutti. La Serit sembra abbia concesso la rateizzazione e presto Radio Call potrebbe esibire il DURC per riscuotere i crediti vantati presso aziende pubbliche.Siamo certe che il Sig Pizzino, in funzione della correttezza che lo contraddistingue, riconoscerà i diritti maturati i questi giorni, nel caso in cui l'attività riprendesse regolarmente. Proviamo grande amarezza per gli attacchi rivolti al nostro datore di lavoro da parte di alcuni Sindacati. Riteniamo che le loro dichiarazioni potrebbero rendere vani i nostri sforzi. Siamo convinte che sarebbe necessario, invece, scuotere la sensibilità di coloro - molti sono politici (anche nomi illustri) e sono un buon numero - che hanno classificato le nostre mail come SPAM. SPAM in gergo informatico significa SPAZZATURA, ma NOI NON SIAMO SPAZZATURA; siamo PERSONE, SOGGETTI PORTATORI DI DIRITTO, CITTADINI e CONTRIBUENTI che pagando regolarmente le tasse consentono ad Essi di percepire il cosiddetto GETTONE ed alla macchina statale di vivere. LE RAGAZZE DI RADIO CALL ringraziano pubblicamente tutti i media che le sostengono e che rendono possibili piccoli grandi miracoli.

(1) http://notizie.alice.it/notizie/politica/2008/07_luglio/30/sicilia_lo_monte_mpa_governo_intervenga_su_crisi_gruppo_pizzino,15608799.html (2) si veda LAVORO: CRISI RADIO CALL, PDCI CRITICA SILENZIO POLITICI (ANSA) - CATANIA, 30 LUG http://www.vrsicilia.it/content/view/4826/13

Le sentenze

REPUBBLICA ITALIANA
N. 0969/08 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Seconda - nelle persone dei magistrati
Dr. Italo Vitellio - Presidente
Dr. Gabriella Guzzardi - Consigliere
Dr. Francesco Bruno – Primo Referendario, rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 1384/07 Reg. Gen.
Sul ricorso n. 1384/07 proposto dalla società Call Center Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Rifici, elettivamente domiciliata in Catania, Via Firenze n. 144, presso lo studio dell’Avv. Pierfrancesco Iannello;
CONTRO
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione, in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria presso gli uffici siti in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149;
PER L’ANNULLAMENTO
Della nota n. 17666 del 24.04.2007, notificata il 9.05.2007, emessa dal Dirigente del Servizio X dell’Assessorato Regionale al Lavoro;
della nota prot. 8967 del 19.11.2002 emessa dall’U.R.L., mai notificata alla Call Center Italia s.r.l.;
di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto, dipendente o conseguente;
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della società ricorrente alla conseguimento dei contributi ex artt. 9 e 10 L.R. 27/1991, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
E PER LA CONDANNA
dell’Assessorato Regionale al Lavoro al pagamento delle somme spettanti, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Regionale intimata;
Viste le memorie e gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Francesco Bruno;
Uditi, alla pubblica udienza del 27 Febbraio 2008, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue.
FATTO
La società Call Center Italia s.r.l. - avendo assunto alcuni lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, altri con contratto di formazione e lavoro, ed avendo altresì trasformato in assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro di altri dipendenti - aveva presentato domanda per l’assegnazione dei contributi previsti dall’art. 9 e dall’art. 10, lett. a e b, della L.R. n. 27/1991 (contributi a favore delle imprese siciliane che abbiano proceduto ad effettuare assunzioni di personale, anche con contratto di formazione e lavoro).
Il silenzio serbato dall’Assessorato Regionale Lavoro su alcune di tali istanze era stato censurato col ricorso giurisdizionale (inscritto al n. 3846/02 R.G.) poi definito da questa Sezione con la sentenza n. 268/07, con la quale (per quanto rileva in questa sede) l’Amministrazione regionale è stata condannata a pronunciarsi in maniera espressa sulla domanda avanzata dalla società ricorrente, entro il termine di 60 giorni.
Con il provvedimento n. 17666 del 27.04.2007, il Servizio X dell’Assessorato Regionale Lavoro ha respinto espressamente le domande presentate da Call Center Italia s.r.l. con la seguente articolata motivazione:
A) Per le istanze presentate ex art. 9, L.R. 27/1991, si è affermato che “… non può procedersi all’erogazione stante la mancata presentazione dell’istanza come da nota dell’U.R.L. prot. 9667 del 19.11.2002”;
B) Per i contributi richiesti ex art. 10 della citata legge regionale è stato osservato che “…la Commissione Europea con la Decisione n. 15975 dell’11.12.95 ha autorizzato il regime di aiuti soltanto con riferimento alle assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate fino al 31.12.96 e, comunque, entro i limiti del budget determinato dalla Commissione medesima e degli stanziamenti di bilancio previsti dal legislatore regionale …;
… che la Commissione Europea con la Decisione del 16.10.02 ha dichiarato incompatibili con il mercato comune, vietandone l’esecuzione, la disposizione di cui all’art. 11 comma 1 della l.r. 16/97, che prorogava il regime di aiuti di cui all’art. 10 della sopraccitata l.r. 27/91, fino al 1999 …;
… che i contributi erogati in violazione delle succitate Decisioni comunitarie dell’11.12.95 e del 16.10.02 costituirebbero “aiuti in modo abusivo”, giusta disposizione di cui all’art. 1, lett. g del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22.03.99 …”.
Il provvedimento impugnato poi conclude con la precisazione che risulta “accertato che in atto non vi è disponibilità nel bilancio regionale di risorse finanziarie che consentirebbero l’erogazione dei contributi, seppur nei limiti autorizzati dalla Commissione Europea …”.
Avverso la citata determinazione negativa, portata a conoscenza della società interessata il 9.05.2007, è stato proposto il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, col quale si fanno valere le seguenti censure:
1) Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 L.R. 27/1991, degli articoli 3 e 4 del D.A. 28.03.92, dell’art. 11 L.R. 16/97; dell’art. 69 L.R. 6/97 e dell’art. 20 L.R. 30/97; Eccesso di potere per ingiustificato mancato pagamento di crediti certi e liquidi; eccesso di potere per erronea rappresentazione della realtà;
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione.
Quale esito della impugnazione è stato chiesto l’annullamento del provvedimento adottato dall’Assessorato, il riconoscimento del diritto alla percezione dei contributi ex artt. 9 e 10 L.R. 10/1991, e la condanna dall’Amministrazione resistente al pagamento di questi ultimi.
Si è costituito in giudizio, per resistere, l’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale, e dell’Immigrazione.
Con ordinanza n. 974/07 è stata respinta la domanda cautelare allegata al ricorso.
Alla pubblica udienza del 27 Febbraio 2008 – in relazione al diniego di corresponsione dei contributi ex art. 9 citato retro sub A) ed imperniato sulla asserita mancata presentazione dell’istanza – il difensore della società ricorrente ha rilevato l’esistenza di un documento dell’U.P.L. di Messina depositato agli atti di causa il 31.07.2007 che dovrebbe smentire la riferita circostanza.
Alla stessa udienza la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1) Le pretese della società ricorrente, a tutela delle quali è stato incardinato il ricorso in epigrafe, riguardano i contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della L.R. 27/1991 a favore delle imprese siciliane che abbiano proceduto ad assumere personale dipendente, anche con contratto di formazione e lavoro.
1.1) In particolare, per quanto riguarda i contributi che l’art. 9 della richiamata L.R. 27/1991 destina alle imprese che abbiano assunto lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, la relativa istanza presentata dalla Call Center Italia s.r.l. è stata respinta a causa della mancata presentazione delle relative istanze confermative, come da nota dell’U.R.L. prot. 9667 del 19.11.2002.
In relazione a tale vicenda la ricorrente deduce: a) di non aver mai ricevuto la predetta nota (cfr. ricorso introduttivo); b) che non sussisteva l’obbligo di presentare la pretesa ulteriore conferma della domanda (vedi memoria difensiva dell’1.02.2008); c) che dal documento prot. 7887 del 25.07.2007 emesso dall’U.P.L. di Messina si evince il fatto che la Call Center Italia s.r.l. abbia presentato le istanze relative agli anni 1997/1998/1999/2000 (cfr. dichiarazione resa all’udienza pubblica dal difensore).
1.2) Per quanto concerne poi i contributi ex art. 10 della L.R. 27/1991 (relativi alle ipotesi di assunzione di dipendenti con contatto di formazione e lavoro, e di trasformazione dei predetti contratti in assunzioni a tempo indeterminato) la società ricorrente dichiara di aver effettuato assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro in data antecedente al termine del 31.12.96 indicato nella richiamata norma; di aver proceduto (entro il medesimo termine) alla trasformazione del rapporto di lavoro in assunzione a tempo indeterminato per altri dipendenti (originariamente assunti con C.F.L.); di aver presentato rituali istanze all’Ufficio Provinciale del Lavoro, come prescritto dall’art. 2, co. 2 e 3, del D.A. 28.03.1992; di aver conseguentemente diritto alla percezione dei contributi di cui sopra.
Precisa, quindi, che i contributi richiesti riguarderebbero assunzioni e/o trasformazioni dei rapporti di lavoro intervenute in un periodo rispetto al quale l’erogazione dei contributi è stata espressamente autorizzata dalla Commissione Europea, e che di conseguenza risulta illegittimo il diniego esternato dall’Assessorato Regionale resistente motivato su un presunta incompatibilità col divieto di “aiuti di Stato” posto dal regime comunitario.
Il ricorso non risulta fondato.
Preme rilevare, in primo luogo, (e prescindendo dalla questione relativa alla necessità o meno di presentare una domanda confermativa in relazione all’art. 9) il fatto che il diniego di corresponsione dei contributi ex L.R. 27/1991 sia motivato dall’Amministrazione resistente (anche) con la ragione (che risulta assorbente) che “…in atto non vi è disponibilità nel bilancio regionale di risorse finanziarie che consentirebbero l’erogazione d contributi, seppur nei limiti autorizzati dalla Commissione Europea”.
La citata carenza di copertura finanziaria deve essere considerata non solo attuale (per quanto si evince dal provvedimento impugnato) ma anche sussistente al momento della presentazione delle istanze; lo si ricava dalle esplicite argomentazioni difensive esternate dall’Amministrazione in analogo caso (ricorso n. 1687/07 – La Zagara s.r.l.) trattato all’odierna udienza, e relativo al medesimo regime di contributi pubblici richiesto da altra società con istanze coeve a quelle della odierna ricorrente.
Si deve, infatti, precisare che il diritto alla percezione degli aiuti di cui alla L.R. 27/1991 non nasce pieno ma - al contrario – condizionato proprio dai limiti dello stanziamento finanziario deliberati dal legislatore regionale (per una trattazione più approfondita dei profili giuridici delle agevolazioni in esame si fa rinvio alla decisione di questa Sezione emessa proprio in riferimento al ricorso n. 1687/07 proposto da La Zagara s.r.l.).
Poiché nel caso a mani (così come nell’analogo ricorso oggi trattato) non risulta essere sussistente una dotazione finanziaria tale da rendere concreto ed effettivo il diritto alla percezione degli aiuti finanziari per cui è causa, il ricorso deve essere respinto.
A nulla vale, in proposito, il richiamo fatto dalla difesa della ricorrente alla sentenza di questo Tar n. 1389/2000, laddove si afferma che “in tema di concessione di contributi le problematiche finanziario/contabili non possono avere incidenza paralizzante dei diritti dei privati, giacchè il rilievo di tali questioni non può assurgere a fatto idoneo a motivare un diniego di una concessione di contributo già prevista dall’ordinamento”.
Si tratta, infatti, di un principio pacifico, che però trova applicazione nelle ipotesi (diverse da quella attuale) in cui il diritto alla percezione di un finanziamento o contributo pubblico nasce pieno, e non condizionato alla limitata copertura finanziaria.
Alla luce di quanto esposto, e considerata la valenza totalmente ostativa della incapienza finanziaria eccepita dalla Regione, il ricorso non può essere accolto.
2) Si valutano sussistenti giuste ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. II) – rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 Febbraio 2008.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Francesco Bruno dr. Italo Vitellio

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2008






REPUBBLICA ITALIANA
N. 0970/08 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Seconda - nelle persone dei magistrati
Dr. Italo Vitellio - Presidente
Dr. Gabriella Guzzardi - Consigliere
Dr. Francesco Bruno – Primo Referendario, rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 1687/07 Reg. Gen.
Sul ricorso n. 1687/07 proposto dalla società La Zagara s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Rifici, elettivamente domiciliata in Catania, Via Firenze n. 144, presso lo studio dell’Avv. Pierfrancesco Iannello;
CONTRO
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione, in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria presso gli uffici siti in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149;
PER L’ANNULLAMENTO
Della nota n. 19367 dell’11.05.2007, notificata il 21.05.2007, emessa dal Dirigente del Servizio X dell’Assessorato Regionale al Lavoro;
di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto, dipendente o conseguente;
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della società ricorrente alla conseguimento dei contributi ex art. 10 L.R. 27/1991, e per la condanna della Regione al pagamento degli stessi; o, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno subito per effetto del ritardo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
E PER LA CONDANNA
dell’Assessorato Regionale al Lavoro al pagamento delle somme spettanti, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Regionale intimata;
Viste le memorie e gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Francesco Bruno;
Uditi, alla pubblica udienza del 27 Febbraio 2008, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue.
FATTO
La società La Zagara s.r.l. - avendo assunto lavoratori dipendenti con contratto di formazione e lavoro, ed avendo altresì trasformato in assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro di altri dipendenti - aveva presentato domanda per l’assegnazione dei contributi in denaro previsti dall’art. 10, lett. a e b, della L.R. n. 27/1991 (contributi a favore delle imprese siciliane che abbiano proceduto ad effettuare assunzioni di personale, anche con contratto di formazione e lavoro).
Il silenzio serbato dall’Assessorato Regionale Lavoro su alcune di tali istanze era stato censurato col ricorso giurisdizionale (inscritto al n. 3973/02 R.G.) poi definito da questa Sezione con la sentenza n. 269/07, con la quale (per quanto rileva in questa sede) l’Amministrazione regionale è stata condannata a pronunciarsi in maniera espressa sulla domanda di contributi avanzata dalla società ricorrente, entro il termine di 60 giorni.
Con il provvedimento n. 19367 dell’11.05.2007, il Servizio X dell’Assessorato Regionale Lavoro ha respinto espressamente le domande presentate da La Zagara s.r.l. con la seguente articolata motivazione: “…la Commissione Europea con la Decisione n. 15975 dell’11.12.95 ha autorizzato il regime di aiuti soltanto con riferimento alle assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate fino al 31.12.96 e, comunque, entro i limiti del budget determinato dalla Commissione medesima e degli stanziamenti di bilancio previsti dal legislatore regionale …;
… che la Commissione Europea con la Decisione del 16.10.02 ha dichiarato incompatibili con il mercato comune, vietandone l’esecuzione, la disposizione di cui all’art. 11 comma 1 della l.r. 16/97, che prorogava il regime di aiuti di cui all’art. 10 della sopraccitata l.r. 27/91, fino al 1999 …;
… che in atto non vi è disponibilità nel bilancio regionale di risorse finanziarie che consentirebbero l’erogazione dei contributi, seppur nei limiti autorizzati dalla Commissione Europea …;
… che i contributi erogati in violazione delle succitate Decisioni comunitarie dell’11.12.95 e del 16.10.02 costituirebbero “aiuti in modo abusivo”, giusta disposizione di cui all’art. 1, lett. g del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22.03.99 …”.
Avverso la citata determinazione negativa, portata a conoscenza della società interessata il 21.05.2007, è stato proposto il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, col quale si fanno valere le seguenti censure:
1) Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 10 L.R. 27/1991, degli articoli 3 e 4 del D.A. 28.03.92, dell’art. 11 L.R. 16/97; dell’art. 69 L.R. 6/97 e dell’art. 20 L.R. 30/97; Eccesso di potere per ingiustificato mancato pagamento di crediti certi e liquidi; eccesso di potere per erronea rappresentazione della realtà;
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione.
Quale esito della impugnazione è stato chiesto l’annullamento del provvedimento adottato dall’Assessorato, il riconoscimento del diritto alla percezione dei contributi ex art. 10 L.R. 10/1991, e la condanna dall’Amministrazione resistente al pagamento di questi ultimi.
Si è costituito in giudizio, per resistere, l’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale, e dell’Immigrazione.
Alla pubblica udienza del 27 Febbraio 2008 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1) Col primo motivo di ricorso la società ricorrente si dichiara creditrice dei contributi previsti dall’art. 10 della L.R. 27/1991, illegittimamente non applicato dall’Amministrazione, a norma del quale: “Le provvidenze di cui al comma 1 trovano applicazione per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1996 ed a condizione che le imprese nei dodici mesi precedenti non abbiano effettuato riduzioni di personale le provvidenze di cui al comma 1 trovano altresì applicazione, limitatamente agli interventi previsti alla lettera b), nei casi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo”.
La Zagara s.p.a. dichiara, infatti, di aver effettuato assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro in data antecedente al termine del 31.12.96 indicato nella richiamata norma; di aver proceduto (entro il medesimo termine) alla trasformazione del rapporto di lavoro in assunzione a tempo indeterminato per altri dipendenti (originariamente assunti con C.F.L.); di aver presentato rituali istanze all’Ufficio Provinciale del Lavoro, come prescritto dall’art. 2, co. 2 e 3, del D.A. 28.03.1992; di aver conseguentemente diritto alla percezione dei contributi di cui sopra.
L’Amministrazione Regionale resistente, invece, col provvedimento impugnato ha negato la concessione dei contributi richiesti argomentando col fatto che: a) la Commissione Europea (con decisione n. 15975 dell’11.12.95) ha autorizzato il regime di aiuti soltanto con riferimento alle assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate fino al 31.12.96 e, comunque, entro i limiti del budget determinato dalla Commissione medesima e degli stanziamenti di bilancio previsti dal legislatore regionale; b) l’art. 11 della L.R. 16/1997 è stato dichiarato dalla Commissione incompatibile col mercato comune (si tratta della norma che ha prorogato il regime di aiuti di cui all’art. 10 della L.R. 27/1991 prevedendo come termine finale l’anno 1999); c) l’eventuale corresponsione di agevolazioni al di fuori dei limiti così stabiliti si risolverebbe nella erogazione di “aiuti abusivi”; d) comunque, i limitati stanziamenti di bilancio non consentono la corresponsione neanche con riferimento agli aiuti giudicati ammissibili dalla Commissione.
La censura è in astratto fondata, come questa Sezione ha già avuto modo di affermare in altro caso analogo, allorché si è precisato che le assunzioni effettuate ante 1996 ricadono sotto l’ambito di previsione della L.R. 27/1991 (prorogata con la L.R. 47/1995) e sono state dichiarate legittime dalla Commissione Europea con decisione n. 15975 dell’11.12.95. Viceversa, la Commissione è intervenuta dichiarando incompatibile col sistema comunitario solo l’ulteriore proroga del regime agevolativo in esame disposta con la L.R. 16/97 e relativa ad assunzioni di personale effettuate dopo il 31.12.96 (si fa rinvio a quanto più ampiamente chiarito da questa Sezione con la sentenza n. 1529/06).
Tuttavia, pur in presenza di una astratta fondatezza della censura, la domanda di parte ricorrente non risulta, in concreto, accoglibile per difetto degli altri presupposti previsti ex lege.
Deve essere, infatti, precisato che la normativa invocata dalla società ricorrente non configura le agevolazioni in esame come oggetto di un diritto soggettivo pieno; al contrario, si tratta di una pretesa delle imprese che risulta doppiamente condizionata – da un lato – dal budget individuato dalla Commissione Europea e, dall’altro, dagli stanziamenti di bilancio previsti dal legislatore regionale. Sono eloquenti, al riguardo:
1) l’incipit dell’art. 10 della L.R. 27/91, in base al quale “l’Assessorato Regionale al lavoro … è autorizzato a concedere alla imprese … contributi sulla retribuzione…” nei limiti del budget posti dall’art. 28 della stessa legge.
Si tratta, quindi, di una norma che non attribuisce un diritto alle imprese, ma un (limitato) potere di spesa all’Amministrazione pubblica, condizionato dalla provvista finanziaria stanziata;
2) l’art. 4 del D.A. 28.03.1992 n. 488 (contenente istruzioni attuative dell’art. 10 L.R. 27/1991), in base al quale: “Ricevuti gli elenchi da parte degli uffici provinciali del lavoro, l’Assessorato, in caso di incapienza dello stanziamento annualmente autorizzato per le finalità dell’art. 10 della legge, provvederà a soddisfare le richieste di contributo secondo le priorità indicate dal precedente articolo”;
3) la legge regionale n. 16/97, art. 11, che ha rifinanziato, per l’anno 1997, il capitolo di bilancio relativo alle agevolazioni ex L.R. 27/1991; 4) l’art. 20 della L.R. 30/1997 che, nel prorogare il regime agevolativo in esame stabilisce che “Le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, cessano la loro efficacia il 1 gennaio 1999. 2. Limitatamente alle assunzioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni indicate al comma 1 fino alla completa erogazione degli incentivi ivi previsti (capitoli 33708 e 33709)”.
Orbene, nel caso in esame, il provvedimento impugnato muove dal presupposto che “in atto non vi è disponibilità nel bilancio regionale di risorse finanziarie che consentirebbero l’erogazione di contributi, seppur nei limiti autorizzati dalla Commissione Europea”; inoltre nel rapporto difensivo dell’Assessorato si legge che “il regime di aiuti era consentito solo esclusivamente entro i limiti di un budget già di per sé insufficiente a soddisfare le richieste e, comunque, mai coperto da apposita risorsa finanziaria nel bilancio regionale”.
Quindi - a differenza di quanto verificatosi nel caso deciso con la richiamata sentenza Tar Catania 1529/06, riportata dalla stessa ricorrente, nel quale nessun “vincolo” di bilancio pubblico è stato opposto dall’Amministrazione – è stata qui evidenziata l’esistenza di un ostacolo giuridico/contabile (l’incapienza del bilancio regionale) che si pone come condizione ostativa al pieno espandersi del diritto alla percezione delle agevolazioni previsto dalla norma invocata.
In altre parole, la finanza regionale non risultava sufficiente – già al momento della presentazione delle istanze – a soddisfare le richieste della società ricorrente; né la situazione finanziaria risulta modificata alla data di proposizione del ricorso. Infatti, già con la legge regionale n. 30/1997 (anteriore di due anni alla domanda presentata dalla ricorrente) le agevolazioni ex art. 10 L.R. 27/1991 sono state prorogate, ma fino all’esaurimento dei fondi stanziati nei capitoli 33708 e 33709; non vi è stato quindi un ulteriore finanziamento della spese tale da poter coprire anche le domande presentate a distanza di molto tempo.
Si deve concludere che le risorse finanziarie astrattamente concedibili alla società ricorrente in considerazione delle assunzioni di personale effettuate entro il termine previsto dalla legge non sono di fatto erogabili, per l’insussistenza della necessaria copertura finanziaria prevista dalla stessa legge quale condizione per l’insorgenza del diritto all’agevolazione.
Risulta, quindi, improprio il richiamo fatto dalla difesa della ricorrente alla (pacifica) giurisprudenza alla stregua della quale “in tema di concessione di contributi le problematiche finanziario/contabili non possono avere incidenza paralizzante dei diritti dei privati, giacchè il rilievo di tali questioni non può assurgere a fatto idoneo a motivare un diniego di una concessione di contributo già prevista dall’ordinamento” (Tar Catania, III, 1389/2000).
Il principio giuridico testè riportato si riferisce infatti ad ipotesi – ben diverse da quella attuale – nelle quali il diritto alla concessione dei contributi pubblici nasce “pieno”, e non condizionato già in origine dalla necessaria copertura finanziaria. A titolo meramente esemplificativo, si può ipotizzare che il principio possa essere applicato per escludere che il diritto (pieno ed incondizionato) alla retribuzione di cui è titolare un pubblico dipendente possa essere limitato da eventuali carenze finanziarie presenti nel relativo capitolo di bilancio dell’ente pubblico/datore di lavoro. Diversa è, invece, l’ipotesi in cui la stessa legge che fa sorgere un diritto a contenuto patrimoniale lo configuri come posizione condizionata da eventi esterni (quali, appunto, la copertura finanziaria).
2) Col secondo motivo, si denuncia eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione rilevando il difetto di istruttoria commesso dall’Amministrazione regionale resistente allorché non ha valutato che le assunzioni effettuate dalla società ricorrente siano state effettuate tutte in un periodo (e sotto la vigenza di una legge) autorizzati dalla Commissione europea.
La correttezza della censura mossa non incide sulla concreta non concedibilità delle agevolazioni affermata al punto precedente per le affermate carenze di provvista finanziaria.
In conclusione, il ricorso non può essere accolto.
3) Si valutano sussistenti giuste ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. II) – rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 Febbraio 2008.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dr. Francesco Bruno dr. Italo Vitellio
Depositata in Segreteria il 28 maggio 2008


L'ASSESSORE INCARDONA AFFIDA AD UNA TASK FORCE LE VERTENZE RADIO CALL E CASTELLO

Palermo, 24 luglio 2008 - L'assessore regionale al Lavoro, Carmelo Incardona, ha convocato una riunione sulla crisi finanziaria del gruppo Pezzino che ha annunciato il licenziamento dei dipendenti, a cominciare dai 62 operatori del call center di Palermo e Brolo. All'incontro hanno partecipato anche il dirigente generale del dipartimento Lavoro, Giovanni Bologna, e il capo della task force per l'occupazione del governo della Regione, Salvatore Cianciolo. Erano presenti, oltre all'imprenditore Giuseppe Pezzino, una rappresentanza dei lavoratori del gruppo, i sindaci di Brolo e Piraino, Salvo Messina e Giancarlo Campisi, e i deputati regionali Giuseppe Laccoto, Paolo Colianni, Pippo Currenti e Giuseppe Lupo.
Dalla alla riunione è emerso che, in basa alle sentenze del Tar di Catania che ha rigettato l'istanza della ditta per il pagamento dei contributi della legge 27 del 1991, perchè contrasta con la normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
“Stando alla sentenza di primo grado del Tar – dice l'assessore Incardona – la pretesa dell’azienda di ottenere i benefici della legge 27 del 1991 non può essere soddisfatta. Però, vista la rilevanza del problema e i rischi di perdita di tanti posti di lavoro e di una realtà produttiva così importante e prestigiosa per il territorio, ho attivato la task force per l'occupazione per individuare, insieme con l'azienda, tutti i percorsi tecnici possibili per risolvere la crisi finanziaria della società. A cominciare da una mediazione con Serit per la rateizzazione dei debiti tributari e fiscali. Questo consentirebbe all'azienda di ottenere il Documento di regolarità contributiva di riscuotere i crediti per 600 mila euro che vanta nei confronti dei suoi clienti e partecipare alle gare d'appalto per ottenere altre commesse. In questo modo, la società potrebbe recedere dai licenziamenti annunciati”.

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